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30.08.2016

ALERT contro i bulli ammonimento del Questore, ma per tutti multe subito dal Garante della Privacy

Ci hanno riprovato questa estate. Stravolgendo un testo a difesa delle vittime da bullismo hanno introdotte norme che servono solo a censurare il web. Per il bullo l'ammonimento del Questore. Per il gestore della piattaforme sanzioni del Garante della Privacy.

Una estate scandalosa. Come ogni anno.

Quest'anno hanno proposto un paio di articoli che permettono di appioppare multe enormi a chi ha un sito o un pagina facebook, non fa differenza.

Altri prima di me hanno sottolineato che tali norme definiscono bullismo in modo tale che anche un giornalista dovra' pagare tanti soldini al Garante se non rimuove i contenuti entro 24 ore.

Ma non solo i giornalisti, anche chi hanno siti, pagine facebook, canali youtube o pubblica ovunque su internet,.

Il bullismo, nel testo originale che la relatrice ha visto stravolgere sotto i suoi occhi dalla Commissione, e' diventato qualcosa di enorme nella forma, e piccolissimo nella sostanza per il bullo.

Insomma: il bullo finisce dal Questore e prendersi una tiratina d'orecchi. Il sito o il gestore di una pagina si prende migliaia di euro di multa dal Garante della Privacy.

Ingiustificato, non proporzionale. Peggio: diseducativo.

Scandaloso e' aver usato i minorenni per introdurre un testo che arma chiunque si sente vittima di critiche con uno strumento che impone multe salate.

E sinceramente, pensare di coinvolgere il Questore o il Garante della Privacy nell'educare i giovani a vivere in comunita', significa non conoscere il problema del bullismo.

Ripeto: la defizione di bullismo e' troppo ampia, e oggi gia' le norme sullo stalking sono efficaci.

Per non parlare della sensibilita' delle tante linee guida in materia nel settore scolastico.

Veniamo agli articoli di legge che devono essere votati alla Camera il 5 settembre.

Art. 2. comma 2:

"2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Arrivano altre informative, dopo i cookie che ormai non legge piu' nessuno e tutti approvano

Art. 2. comma 2 bis:

"2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti."
 

E la direttiva ecommerce che esprime un principio di diritto di non responsabilita' ? Stravolta.

Art. 1 comma 3

"3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2."

Resta una distizione tra bullismo e cyberbullismo che e' frutto della peggiore distrazione.

Ma veniamo alla definizione di bullismo:

Art.1. comma 2:

"2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima. "

Accidenti. E per condotte cosi' incerte che un giudice deve valutare, il Garante invece provvede se non si rimuovono i contenuti entro 24 ore. Il giudice valutera' penalmente in mesi, il gestore in 24 ore e il Garante lo multa subito.

Notevole.

Riguarda tutti.

Altro che prevenzione ed educazione.

Per il bullo l'ammonimento del Questore. Per il gestore della piattaforme sanzioni del Garante della Privacy.

Scherziamo ? No, non scherzano.

Non approvatelo.

Riferimenti:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
 
 C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice


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