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24.06.2013

CPC: in breve le norme modificate - torna la conciliazione - mediazione civile e commerciale (testo odt e pdf)

Eccoci qui. Punto e a capo. Nella foto Confucio da Wikipedia alla base della giustizia sommaria cinese davanti al Mandarino

In breve seguono le norme modificate dal Decreto del Fare:

  • Art. 75   (Intervento del pubblico ministero nei giudizi  civili
  • Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
  • Art. 77 (Conciliazione giudiziale)
  • Art. 78 (Misure per la tutela del credito)
  • Art. 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)
  • Art. 80 (Foro delle societa' con sede all'estero)
  • Art. 82 (Concordato preventivo)
  • Capo VIII Misure in materia di mediazione civile e commerciale

 

Art. 77  (Conciliazione giudiziale)
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

  a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:

  "185-bis. (Proposta di conciliazione del  giudice)  -  Il  giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando  e'  esaurita  l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice,  senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.";

  b) all'articolo 420, primo comma, primo  periodo,  dopo  la  parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa";  allo  stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".

 

Art. 79       (Semplificazione della motivazione della sentenza civile)

  1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del  codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti  dal  seguente comma: "La motivazione della sentenza  di  cui  all'articolo 132, secondo comma, numero 4),  del  codice  consiste  nella  concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto  su  cui  la decisione e' fondata, anche con esclusivo  riferimento  a  precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici  degli  scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso  previsto  nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le  ragioni  di  equita'  sulle quali e' fondata la decisione.".


 

Art. 84   (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)     MEDIAZIONE

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le seguenti modificazioni;

  a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo  e'  inserito  il seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito  dei  casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione  di procedibilita' della domanda giudiziale"; allo  stesso  comma,  sesto periodo, dopo  la  parola  "documento,"  sono  inserite  le  seguenti parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";

  b) all'articolo 5, prima del  comma  2,  e'  inserito  il  seguente comma;

  "1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa  o con altro mezzo di pubblicita',  contratti  assicurativi,  bancari  e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il  procedimento  di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero  il  procedimento  di conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n. 179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento   del procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della domanda  giudiziale.  L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita  dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che  la  mediazione  e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso  modo provvede quando la  mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando contestualmente alle parti il  termine  di  quindici  giorni  per  la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma  non  si applica alle azioni previste dagli articoli 37,  140  e  140-bis  del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

  c) all'articolo 5, comma  2,  primo  periodo,  prima  delle  parole "salvo quanto disposto" sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le parole "invitare le stesse a procedere alla"  sono  sostituite  dalle seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento  di";  allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento  di  mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.";  allo stesso comma,  secondo  periodo,  le  parole  "L'invito  deve  essere rivolto alle  parti"  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:  "Il provvedimento di cui al  periodo  precedente  indica  l'organismo  di mediazione ed e' adottato"; allo  stesso  comma,  terzo  periodo,  le parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
  d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano" sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo  stesso  comma,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei  procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini  della  composizione  della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";
  e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto"  sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
  f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le  parole  "deposito  della stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il  giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del  quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5  ovvero  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 5,";
  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma:  "1.

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non  si  computano  ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
  h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il  primo  incontro  tra  le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole:  "un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilita' di proseguire il tentativo di  mediazione,  non oltre trenta";
  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma;

"5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo   al procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al contributo unificato dovuto per il giudizio.";
  l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto  il seguente  periodo:  "Prima  della  formulazione  della  proposta,  il mediatore  informa  le  parti  delle  possibili  conseguenze  di  cui all'articolo 13.";
  m) all'articolo  12,  comma  1,  dopo  le  parole  "Il  verbale  di accordo," sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "sottoscritto  dagli avvocati che assistono tutte le parti e";
  n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente  comma;

"1. Quando il provvedimento che  definisce  il  giudizio  corrisponde interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo, nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli  articoli  92  e  96  del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non   corrisponde interamente al contenuto della proposta,  il  giudice,  se  ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle  spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  per   l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di  cui all'articolo 8, comma 4. Il  giudice  deve  indicare  esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";
  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma;

"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
  p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse  le  seguenti  parole;

"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del  presente  articolo,";

allo stesso comma,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente lettera:

"d)  le  riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute  nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2.";

dopo il comma 4 sono inseriti i  seguenti commi:

"5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'  prescritta  dal giudice ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,  all'organismo  non  e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui sottoscrizione  puo'  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore, nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',  se  l'organismo  lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.

  5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di  programmazione  con il mediatore, il procedimento si conclude  con  un  mancato  accordo, l'importo massimo complessivo  delle  indennita'  di  mediazione  per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e' di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro,  per  le  liti  di valore sino a 50.000 euro;  di  200  euro,  per  le  liti  di  valore superiore.".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 


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